SPEDIZIONE GRATUITA SU TUTTI GLI ORDINI

Porcellane create in Manifattura Ginori – Italia

 

Per ricevere i tuoi regali in tempo per le Festività acquista ora: scopri la collezione Tesori  

 

Codice di Comportamento 321
(SCARICA IN FORMATO PDF)

1. INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA

Il presente Codice di Comportamento 231 (di seguito anche “Codice di Comportamento” o solo “Codice”) è stato sviluppato in linea con le previsioni del Codice Etico del Gruppo KERING e delle policy attuative dello stesso.

In conformità ai valori e ai principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza che qualificano l’operato del Gruppo KERING, il Codice individua le norme comportamentali che devono ispirare e caratterizzare l’attività di Richard Ginori Srl (di seguito anche la “Società” e/o l’”Azienda” e/o “Ginori 1735”) e alle quali devono conformarsi le condotte di tutti i soggetti Destinatari del Codice (cfr. par. 1.3.).

Il Codice costituisce altresì il primo elemento su cui si fonda il Modello organizzativo adottato dalla Società in base alle previsioni del D. Lgs. 231/01 emanato dal legislatore italiano l’8 giugno 2001 che disciplina la “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica”, di cui è al contempo elemento costitutivo e parte integrante. La violazione dei principi e delle regole in esso contenuti può quindi determinare gravi conseguenze e relativi provvedimenti adottati dalla Società anche ai sensi della normativa sopra citata.

 

1.2. STRUTTURA

Il Codice di Comportamento si compone di tre parti:

  • Principi Etici e Valori – I primi costituiscono i principi etici a cui il Gruppo Kering aderisce che devono ispirare le relazioni dell’Azienda nei confronti degli stakeholders e le comunità nell’ambito delle quali opera. I secondi costituiscono i riferimenti che il Gruppo ha specificamente individuato per orientare l’agire quotidiano dei Collaboratori.
  • Regole di Comportamento – Sono criteri di condotta verso ciascuna classe di stakeholders nello svolgimento delle varie attività aziendali, in cui vengono definite linee guida e norme alle quali i Destinatari (cfr. par. 1.3.). sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi etici e per prevenire il rischio di comportamenti non etici.
  • Norme di Attuazione – Descrivono il funzionamento delle procedure operative per la diffusione del Codice di Comportamento e la gestione delle violazioni al fine di vigilare sull’applicazione ed osservanza dello stesso.

 

1.3. DESTINATARI

I principi generali e le regole comportamentali descritte nel presente Codice devono essere rispettate da tutti i Collaboratori della Società e quindi da coloro che, a qualsiasi titolo e a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale, contribuiscono al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi aziendali: esponenti degli organi sociali, soggetti con contratto di lavoro subordinato e parasubodinato ovvero con altre forme di collaborazione contrattuale individuale, ivi compresi i dipendenti di società del gruppo distaccati presso la Società.

 

GINORI 1735 si impegna a richiedere che i principi di questo Codice siano osservati anche da tutti coloro (società partecipate o collegate, partner, clienti, fornitori, professionisti ed altre tipologie di soggetti esterni) con i quali la stessa entra in contatto in relazione al conseguimento dei propri obiettivi.

 

2. PRINCIPI ETICI E VALORI

GINORI 1735 riconosce i Principi Etici e rispetta i Valori del Gruppo statuiti nel Codice Etico del Gruppo Kering - a cui si rimanda - che rispecchiano i principali riferimenti internazionali e che possono essere così sintetizzati:

  • Rispetto delle leggi e dei regolamenti
  • Integrità, lealtà e trasparenza nei rapporti con i terzi
  • Rispetto dei diritti dell’uomo, non discriminazione e pari opportunità
  • Tutela della privacy e della riservatezza degli affari
  • Lealtà e assenza di conflitto di interesse
  • Sviluppo sostenibile
  • Rispetto dell’ambiente naturale
  • Sicurezza, salvaguardia della salute e condizioni di lavoro

 

3. NORME DI COMPORTAMENTO

GINORI 1735 ha definito una serie di Norme di Comportamento aventi lo scopo di indicare i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle varie attività aziendali, in modo da rispettare i contenuti dei Principi Etici.

Le Norme di Comportamento sono strutturate sia in funzione dei soggetti con i quali vengono poste in essere delle relazioni, sia in funzione di oggetti specifici, e si articolano nei seguenti capitoli:

3.1. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI DIPENDENTI

Le attività di selezione, assunzione, inquadramento, formazione, retribuzione e crescita professionale, rispondono esclusivamente a considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all’esecuzione del lavoro e alle capacità dimostrate nell’adempimento dello stesso

In particolar modo deve essere esclusa qualsiasi forma di discriminazione diretta od indiretta, in base a:

  • razza, origine etnica, religione, origine, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale
  • sesso
  • indagini sulle opinioni politiche o sindacali o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle capacità del lavoratore
  • stato di gravidanza.

Nei limiti delle informazioni disponibili, GINORI 1735 adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione. In particolare nella selezione, gestione e valutazione del personale deve essere escluso qualunque favoritismo quale contropartita di attività difformi dalle leggi e dal presente Codice e in generale di qualsivoglia indebito vantaggio o beneficio.

Le informazioni richieste in fase di selezione sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

GINORI 1735, nel rispetto dei principi di “pari opportunità” e di “non discriminazione” mette a disposizione di tutti i Dipendenti strumenti informativi e formativi con l’obiettivo di valorizzare e accrescere le competenze del proprio personale.

GINORI 1735 opera nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di gestione del rapporto di lavoro (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno ed età anagrafica).

 

3.2. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI RAPPORTI CON I FORNITORI

3.2.1. Criteri di selezione  

Il processo di selezione dei Fornitori avviene secondo principi di correttezza, trasparenza, economicità, qualità e liceità, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto dell’affidabilità tecnica, economica e patrimoniale di quest’ultimi.

In particolare, sulla base di informazioni pubbliche e/o disponibili, GINORI 1735 s’impegna a effettuare opportune valutazioni finalizzate a:

  • non intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
  • non instaurare rapporti finanziari e commerciali con soggetti che, anche se in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona o le leggi e le convenzioni internazionali a tutela del diritto del lavoro, nonché in generale tutti i principi previsti dal presente Codice Etico del Gruppo Kering;
  • ricorrere a Fornitori che adottino standard adeguati in materia di qualità, sicurezza e ambiente.

L’adesione da parte del Fornitore al presente Codice, nonché il rispetto delle normative vigenti, anche in relazione alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è condizione necessaria per l’avvio o il prosieguo della relazione negoziale.

 

3.2.2. Liceità e correttezza negoziale

I rapporti con i Fornitori devono essere sempre ispirati al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, economicità, qualità e liceità.

Ai Fornitori deve essere resa nota l’adozione da parte di GINORI 1735 del presente Codice e del Codice Etico di Gruppo, la cui conoscenza ed osservanza costituisce un espresso obbligo contrattuale.

Il compenso da corrispondere ai Fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla parte contrattuale né in un Paese diverso da quello delle parti contrattuali.

I soggetti a ciò preposti dovranno verificare l’effettività delle prestazioni e la regolarità dei pagamenti in conformità ai principi espressi dal presente Codice e dalle procedure interne aziendali.

 

3.2.3. Doni e altre utilità

È consentito offrire atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, purché preventivamente e debitamente autorizzati, se e quando siano di modico valore, e comunque tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, contrario a norme imperative di legge, al dovere d’ufficio, a regolamenti e ai principi del presente Codice. In ogni caso tali donativi devono essere sempre effettuati in conformità al Modello organizzativo e alle procedure della Società e al Codice Etico del Gruppo Kering, incluse le sue policy attuative (Gift, Hospitality, Entertainment and Travel Procedure and Donations and Sponsorship procedure), e adeguatamente documentati.

Non è consentito offrire, direttamente o indirettamente, regalie e benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, a terzi, privati o rappresentanti della Pubblica Amministrazione e comunque al fine di o in modo da:

  • determinare una condotta illecita in violazione di leggi, di regolamenti, di doveri d’ufficio e dei principi del presente Codice;
  • sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti;
  • abusare della propria posizione o dei propri poteri per indurre o costringere qualcuno a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità.

Inoltre i Collaboratori devono evitare di ricevere direttamente o indirettamente (es.: tramite membri del proprio nucleo familiare, amici, conoscenti):

  • denaro o altra utilità o beneficio da parte di chiunque, diverso da GINORI 1735, per l’esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d’ufficio;
  • regali, omaggi, ospitalità, o altri vantaggi, salvo che il valore degli stessi non ecceda i limiti ascrivibili a normali relazioni di cortesia e di modesto valore, usuali in relazione alla ricorrenza.

Nel caso in cui si ricevano regali e altre utilità, diversi da quelli simbolici, il Collaboratore deve informare immediatamente il proprio referente interno o superiore gerarchico il quale dovrà intraprendere le adeguate azioni in merito, in conformità con il Modello organizzativo adottato dalla Società.

Nei rapporti con i Fornitori, i Collaboratori dovranno altresì astenersi dall’accordare  o promettere vantaggi di qualsivoglia natura (es. pagamenti in danaro, assegnazione di  servizi, affidamento di incarichi di consulenza, ecc.) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale instaurato e della tipologia della prestazione erogata, o nella prassi di  mercato o che siano stati riconosciuti in violazione delle procedure aziendali,  al fine di favorire indebitamente gli interessi di GINORI 1735.

 

3.3 NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITA’ DI VIGILANZA

3.3.1 Legalità, correttezza e trasparenza nel rapporto con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza GINORI 1735 ispira ed adegua la propria condotta al rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza e di piena collaborazione.

A tal scopo, e con riferimento alle norme comportamentali sotto indicate, rientrano, a titolo esemplificativo, nella definizione di:

- Pubblica Amministrazione, lo Stato e tutte le sue articolazioni, l’Autorità Giudiziaria, l’Amministrazione Finanziaria, gli Enti pubblici, gli Enti privati concessionari di pubblici servizi, gli organi ispettivi e di controllo, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, sia nazionali sia internazionali;

- Autorità di Vigilanza, le Autorità Garanti del mercato, della concorrenza e della Privacy.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza dovranno essere intrapresi soltanto da soggetti a ciò preventivamente autorizzati, in conformità con quanto previsto dalle procedure aziendali e in ragione delle rispettive attribuzioni.

I Collaboratori a ciò deputati dovranno assicurare adeguati meccanismi di tracciabilità in ordine ad ogni contatto intercorso con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza.

Nell’ambito di un qualsiasi rapporto con tali soggetti, non sono ammessi per nessuna ragione comportamenti volti ad influenzare illegittimamente, con qualsiasi modalità, le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nazionali o stranieri, al fine di far conseguire alla Società un indebito o illecito profitto o vantaggio. Tali comportamenti sono considerati atti di corruzione da chiunque posti in essere.

GINORI 1735 condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, consistente nel

  • promettere/offrire danaro o qualsivoglia altra utilità (es. opportunità di impiego e/o commerciali, omaggi o spese per intrattenimento) - direttamente o indirettamente - che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nazionali o stranieri, o loro parenti e affini se non di modesta entità e nel rispetto dell’iter autorizzativo aziendale e di quanto previsto dal presente Codice;
  • fornire e/o esibire informazioni/documentazione non complete o non veritiere o omettere di fornire informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;
  • compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali o gli Incaricati di un Pubblico Servizio, nazionali o stranieri, a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui appartengono.

3.3.2 Doni e altre utilità

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono da ritenersi sempre vietati qualora possano costituire violazione delle leggi e dei regolamenti locali e sono consentiti esclusivamente nella misura in cui i medesimi non eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e il loro modico valore non comprometta l’integrità, l’indipendenza e la reputazione di una delle parti.

In ogni caso questo tipo di attività deve essere adeguatamente autorizzato e documentato.

GINORI 1735 raccomanda che i Collaboratori, qualora dovessero ricevere, direttamente o indirettamente, richieste di denaro o altre utilità da parte di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, non diano seguito alla richiesta e informino tempestivamente il proprio referente interno, superiore gerarchico e l’Organismo di Vigilanza, per la valutazione degli opportuni provvedimenti da prendere.

 

3.3.3 Rapporti di collaborazione e affari

È consentito assumere o intrattenere rapporti di affari con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, o loro parenti e affini, solo se tali rapporti non sono volti a influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali al fine di far conseguire a GINORI 1735 un indebito o illecito profitto o vantaggio.

E’ quindi fatto divieto di intrattenere, prima che sia decorso almeno un anno, rapporti con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione con i quali GINORI 1735 abbia avuto o abbia ancora in corso dei rapporti (ad esempio per il rilascio di provvedimenti autorizzativi o per ispezioni e controlli).

Tali rapporti d’affari devono, inoltre, essere tempestivamente portati all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza.

 

3.3.4 Conflitto di interessi

GINORI 1735 non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da soggetti che possano trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

A tal proposito, tutti i Collaboratori sono tenuti a comunicare ai propri referenti interni, superiori gerarchici e agli organismi preposti, l’esistenza di conflitti di interessi con Pubbliche Amministrazioni ed astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio a GINORI 1735 o a terzi ovvero anche comprometterne l’immagine. La gestione dei conflitti di interesse avviene nel rispetto della Policy di Gruppo  “Employee Conflict of Interest Procedure”.

 

3.3.5 Partecipazione a procedimenti giudiziari

In caso di partecipazione a procedimenti giudiziari GINORI 1735 s’impegna a tenere una condotta corretta e rispettosa della legge, delle norme contenute nel presente Codice e delle regole contenute nel Modello organizzativo della Società.

In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari nei quali GINORI 1735 sia parte, ai Collaboratori o ai Terzi che operano in nome e per conto di GINORI 1735, è fatto divieto di promettere/offrire ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio, nazionale o straniero, incaricato di svolgere un atto giudiziario (es. magistrato, cancelliere, testimone, perito d’ufficio, o altro funzionario), per lui o per un terzo, danaro o altra utilità per favorire ingiustamente la Società.

Nei procedimenti nei quali la controparte sia la Pubblica Amministrazione, è fatto altresì divieto di porre in essere qualsiasi condotta che, con artifici o raggiri, induca in errore lo Stato/altro ente pubblico al fine di ottenere un indebito vantaggio per GINORI 1735.

Inoltre, è fatto divieto di porre in essere qualsivoglia forma di condizionamento nei confronti di chiunque, Collaboratore della società o Terzo, sia chiamato a rendere dichiarazioni avanti all’autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale.

In particolare, è fatto divieto di:

  • indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a renderne di mendaci all’Autorità Giudiziaria, al fine di favorire gli interessi di GINORI 1735 o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
  • accettare denaro o altra utilità al fine di rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria;
  • agire al fine di influenzare in qualsiasi modo il comportamento di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all’Autorità Giudiziaria.

 

3.3.6 Ispezioni e controlli

I Collaboratori ovvero i Terzi incaricati dalla Società, deputati alla trasmissione di documenti ed informazioni, in occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono informare il loro comportamento a buona fede, correttezza e piena trasparenza. Devono inoltre mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

E’ vietato ostacolare in qualunque modo le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con GINORI 1735 per via delle loro funzioni istituzionali.

 

3.4 NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AD ALTRI INTERLOCUTORI

3.4.1 Rapporti con azionisti e società di revisione

La comunicazione e la divulgazione all’esterno di notizie relative a GINORI 1735 deve essere riservata a soggetti a ciò formalmente autorizzati.

In particolare è fatto obbligo ai Collaboratori di prestare la massima collaborazione a fronte delle richieste di informazioni avanzate dagli azionisti e dalla società di revisione, fornendo informazioni complete, accurate e veritiere nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, completezza e tempestività.

E’ fatto divieto di ritardare o ostacolare con qualsiasi modalità le attività di controllo e verifica da parte dei suddetti soggetti.

 

3.4.2 Organizzazioni politiche e sindacali

I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono riservati alle funzioni aziendali autorizzate a stabilire e gestire tali rapporti sulla base dei compiti aziendali assegnati e di quanto disposto dagli ordini di servizio e dalle procedure pro-tempore vigenti.

 

3.4.3 Organi di informazione

Le informazioni afferenti a GINORI 1735 e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, nel rispetto delle procedure vigenti. I Consulenti, i Fornitori e gli altri Destinatari del presente Codice, fatta salva espressa comunicazione scritta non potranno rendere noto o divulgare il proprio rapporto o la propria collaborazione con GINORI 1735. Qualora sia loro richiesto di fornire informazioni o di rilasciare interviste, dovranno comunicarlo alla funzione a ciò competente e ricevere un’apposita e preventiva autorizzazione.

La comunicazione all’esterno di dati o di informazioni, comunque, dovrà essere veritiera, trasparente e tale da riflettere in modo omogeneo l’immagine e le strategie adottate da GINORI 1735.

In ogni caso, la Società vieta qualsiasi atto comunicativo che possa portare a un concreto pericolo di diffusione di propaganda, incitamento e istigazione che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave e/o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

 

3.4.4 Sponsorizzazioni e contributi liberali

GINORI 1735 può fornire contributi liberali e sponsorizzazioni per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i Principi Etici di GINORI 1735, nel rispetto della Policy di Gruppo “Donations and Sponsorship procedure”.

Le sponsorizzazioni ed i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo ed artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi per oggetto tematiche di interesse per GINORI 1735. Laddove possibile, GINORI 1735 collabora alla preparazione di tali eventi per assicurarne il livello qualitativo.

Nel selezionare le iniziative da sostenere GINORI 1735 opera con estrema attenzione per evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi a livello personale o aziendale, nel rispetto della Policy di Gruppo “Employee Conflict of Interest Procedure”.

 

3.5 NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA GESTIONE SOCIALE

GINORI 1735 condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile.

Tutti i Collaboratori chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.

GINORI 1735 dispone di un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione ed adotta delle procedure idonee ad assicurare un agevole ed immediato controllo in ordine:

  • al rispetto dei principi contabili nazionali ed internazionali;
  • al rispetto dei principi di inerenza e competenza delle operazioni contabili, assicurando che ogni operazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. alla ricostruzione dei criteri utilizzati e delle motivazioni delle scelte effettuate nella determinazione di un dato di bilancio non generate in automatico dal sistema informatico,
  • al rispetto, da parte dei soggetti delegati a peculiari funzioni, del contenuto di cui alle proprie deleghe e/o procure.

I Collaboratori deputati alla redazione del bilancio ed alle comunicazioni sociali, dovranno svolgere la propria attività nel rispetto delle procedure ispirando il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede. Dovranno altresì evitare situazioni di conflitto d’interessi, anche solo potenziale, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad essi delegate, nel rispetto della Policy di Gruppo “Employee Conflict of Interest Procedure”.

 

3.6 NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E TUTELA AMBIENTALE

3.6.1 Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

GINORI 1735 assicura ai propri Collaboratori lo svolgimento della propria attività in ambienti di lavoro idonei a salvaguardarne la salute, la sicurezza e l’integrità fisica e morale, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti. Per questo promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta le misure di sicurezza richieste dall’evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre.

Nello specifico, GINORI 1735 s’impegna a:

  • rispettare le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e ambiente
  • implementare ogni iniziativa idonea alla prevenzione ed alla minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale dei Collaboratori;
  • provvedere al costante adeguamento alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza;
  • sviluppare programmi di formazione ed informazione rivolti ai Collaboratori per promuoverne la responsabilizzazione e la consapevolezza in materia di Salute e Sicurezza;
  • vigilare sull’effettiva applicazione delle procedure aziendali in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • promuovere attività di informazione e sensibilizzazione rivolta alle società esterne cui possono essere affidati appalti di lavori / servizi, affinché adottino idonei comportamenti in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • garantire il rispetto della normativa in materia di organizzazione del lavoro.

 

3.6.2 Tutela ambientale

GINORI 1735, nello svolgimento delle proprie attività, s’impegna a salvaguardare l’ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

GINORI 1735 si adopera per una gestione trasparente degli aspetti ambientali, l’attiva partecipazione dei Collaboratori ed il costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché l’individuazione delle soluzioni industriali di minore impatto ambientale.

GINORI 1735 lotta contro qualsiasi comportamento che potrebbe portare, anche per non curanza, alla non corretta gestione delle attività in ambito ambientale con la possibile conseguenza che si verifichino episodi di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

I Collaboratori, nell’esercizio della quotidiana attività lavorativa, sono tenuti a prestare attenzione a consumare in modo sostenibile carta, acqua ed energia, nonché a rispettare le disposizioni relative alla differenziazione dei rifiuti.

Al fine di rafforzare il dovere di tutela ambientale, GINORI 1735 si attiene scrupolosamente alle prescrizioni di legge, alle altre direttive in materia di tutela ambientale e dell’igiene e s’impegna a mantenere sempre un comportamento corretto e vigile.

 

3.7 NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DEL MERCATO

È fatto esplicito divieto a tutti coloro che sono venuti a conoscenza di informazioni riservate e/o privilegiate di GINORI 1735 e del Gruppo apprese in virtù della propria posizione lavorativa o della propria collaborazione con GINORI 1735, di utilizzarle per trarre un vantaggio personale o per farlo conseguire a terzi.

Ogni attività di comunicazione verso l’esterno deve rispettare le leggi, le procedure interne, nonché i principi espressi dal presente Codice e deve essere atta a salvaguardare le informazioni ‘price-sensitive’ e quelle coperte da segreto industriale.

 

3.8 NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALL’USO DI STRUMENTI INFORMATICI AZIENDALI E ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

GINORI 1735 adotta misure idonee ad assicurare il corretto utilizzo dei servizi informatici o telematici, in modo da garantire l’integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi di GINORI 1735 e di terzi, con particolare riferimento alle Autorità ed alle Istituzioni pubbliche.

A tal fine GINORI 1735 s’impegna a garantire che l’accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nell’assoluto rispetto delle normative vigenti in modo da assicurare il corretto trattamento delle informazioni e dei dati personali e far sì che il trattamento dei dati avvenga in modo lecito ed esclusivamente a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati. Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici ogni collaboratore è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore ed alle condizioni dei contratti di licenza.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, l’utilizzo dei beni e delle risorse aziendali e in particolare l’uso dei sistemi informatici e dei collegamenti in rete deve essere conforme a quanto definito nelle policy aziendali in materia di utilizzo degli strumenti informatici, di internet e posta elettronica.

In particolare, non è consentito un utilizzo non corretto degli strumenti informatici dal quale possa derivare la commissione di condotte integranti l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di terzi, l’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici privati o anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia privati che di pubblica utilità.

È inoltre vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

 

3.9 NORME DI COMPORTAMENTO CONTRO TERRORISMO, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

GINORI 1735 riconosce notevole importanza e valore ai principi di ordine democratico e di libera determinazione politica. Per tale motivo condanna l’utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell’ordine democratico.

GINORI 1735 ostacola qualsiasi comportamento che possa costituire, essere collegato o favorire reati (anche transnazionali) afferenti l’associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, la ricettazione e l’impiego di denaro, beni ed altra utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

GINORI 1735 cura che la propria attività economica e finanziaria non divenga strumento per favorire, neppure potenzialmente, attività illecite ed organizzazioni criminali e terroristiche.

GINORI 1735 applica sempre la normativa antiriciclaggio, procedendo quindi a verificare con la massima diligenza le informazioni disponibili sulle controparti (fornitori, partner e consulenti e professionisti esterni), al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con loro rapporti d’affari. GINORI 1735 cura altresì che le operazioni di cui è parte non presentino, anche solo potenzialmente, il rischio di favorire il ricevimento o la sostituzione o l’impiego di denaro o beni derivanti da attività criminali.

 

3.10 NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

GINORI 1735 riconosce come valore primario la tutela dell’incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Pertanto, nell’ambito della normativa vigente, s’impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale.

Ogni Collaboratore che, nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti tra quelli sopra esposti, è tenuto ad informare tempestivamente i propri referenti interni, superiori e organismi di controllo preposti.

In particolare, ogni fornitore di GINORI 1735, deve essere conforme alle leggi locali in materia di lavoro, ivi inclusi gli orari lavorativi e le retribuzioni e rispettare i punti seguenti:

  • avere dipendenti con almeno 16 anni di età;
  • non ricorrere a lavoro forzato, nascosto, pericoloso o penitenziario (ad eccezione del lavoro di detenuti liberi di scegliere di lavorare e di essere pagati al salario di mercato);
  • garantire ai dipendenti delle condizioni di lavoro e di vita accettabili e sicure;
  • rispettare la libertà di associazione;
  • vietare tutte le forme di discriminazione
  • non ricorrere allo sfruttamento della manodopera inteso come:
    • la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
    •  la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
    •  la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
    •  la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

 

 

 

4 NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE

4.1 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E RISPETTO DEL CODICE

Il Codice deve essere rispettato da tutti i Destinatari sia interni che esterni alla Società, la quali dovranno provvedere, - sotto la propria responsabilità -   a portarlo a conoscenza di tutti i propri Destinatari mediante idonei strumenti di comunicazione e divulgazione.

Internamente alla Società, l'adeguata conoscenza e comprensione del Codice da parte di tutto il personale viene assicurata attraverso programmi di informazione e formazione. 

E' nella responsabilità di ciascun dipendente consultare il proprio responsabile diretto per qualsiasi chiarimento relativo all’interpretazione o all’applicazione delle regole di comportamento contenute nel Codice.

GINORI 1735 richiede, anche attraverso l’adesione a specifiche previsioni contrattuali, che i Consulenti, i Partner e i Fornitori si impegnino attivamente a rispettare il Codice nella gestione delle relazioni e i rapporti che riguardano o interessano GINORI 1735. A tal fine i contenuti del Codice e le modalità di segnalazione di eventuali violazioni, devono essere resi noti anche all’esterno.

 

4.2 SEGNALAZIONI SULLE VIOLAZIONI DEL CODICE

Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza di GINORI 1735 e/o al proprio referente interno superiore gerarchico e:

  • ogni violazione, anche potenziale, del presente Codice
  • eventuali richieste di chiarimenti sulla valutazione della correttezza di comportamenti propri o altrui
  • possibili carenze del presente Codice o proposte di modifica e/o integrazione del Codice stesso.

L’Organismo di Vigilanza, garantisce la riservatezza dei segnalatori di eventuali violazioni, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure interne.

 

4.3 SISTEMA DISCIPLINARE

L’osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali verso la Società.

L’inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice da parte dei Dipendenti potrà comportare l’applicazione di misure sanzionatorie nel rispetto delle vigenti norme di legge e del sistema disciplinare contenuto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società.

Il rispetto del Codice è presupposto per l’instaurazione e la prosecuzione dei rapporti con Consulenti, Partner, Fornitori. Le eventuali infrazioni da parte di Consulenti, Partner, Fornitori potranno pertanto essere sanzionate ai sensi delle previsioni che regolano il rapporto con gli stessi e comunque ai sensi delle normative vigenti.